Articolo tratto da “fisco7.it”
Il decreto Sostegni bis interviene nuovamente sul credito di imposta per i canoni di locazione (art. 4 D.L. 73/2021) prorogandolo fino al 31 luglio 2021 in favore di determinati soggetti che ne hanno beneficiato fino al 30 aprile 2021 nonché prevedendone una nuova versione per il periodo da gennaio a maggio 2021 nei riguardi dei soggetti in possesso di determinate condizioni e requisiti. Analizziamo i contenuti e gli aspetti più significativi della novella introdotta dal DL Sostegni bis.
Il tax credit sui canoni di locazione ad uso non abitativo viene prorogato fino al 31 luglio 2021 per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 28 del DL 34/2020. Si tratta di:
La misura del credito di imposta è pari:
La nuova “versione” del credito d’imposta locazioni riguarda i mesi da gennaio a maggio 2021 e viene riconosciuta in favore dei seguenti soggetti:
Per il requisito oggettivo, si prende in considerazione il calo del fatturato prevedendo la condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Resta escluso dalla condizione del calo del fatturato chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Rispetto alla precedente versione, si evidenzia quanto segue:
In questa maniera, ai conduttori che presentano il calo del fatturato di almeno il 30%, confrontando l’anno pandemico col precedente, spetta il credito d’imposta per tutti e cinque i mesi (gennaio-maggio 2021) anziché mese per mese come nella precedente versione.
La misura del credito d’imposta, per via del rinvio ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 28 del DL 34/2020, risulta pari:
Come nella precedente versione, il tax credit sorge nel momento in cui viene effettuato il pagamento della mensilità del canone, secondo il principio di cassa confermato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2020.
Il credito può essere fruito mediante:
La compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non trovando applicazione le soglie di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN