
Sono state emesse, dai sindaci dei comuni di Capoliveri e Rosignano Marittimo le seguenti ordinanze che stabiliscono il divieto di somministrare alcolici, superalcolici e altre bevande in contenitori di vetro; nei confronti dei soggetti fruitori, il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica.
Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:
a) I clienti ammessi all’interno del locale,
b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione
all’esercizio;
c) I clienti che accompagnano e correlano l’asporto delle bevande all’acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l’esercizio stesso destinati a costituire un pasto
Di seguito le Ordinanze: