La Legge di Bilancio 2021, al fine di favorire l’occupazione giovanile, ha introdotto un’agevolazione contributiva nei confronti di datori di lavoro nel caso in cui assumano a tempo indeterminato, ovvero trasformino rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, lavoratori che non abbiano compiuto i 36 anni d’età. Con la Circolare del 12 aprile 2021, n. 56, l’Inps fornisce le prime indicazioni e i primi chiarimenti in merito a tale agevolazione.
La disciplina è contenuta nei commi da 10 a 15 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020. In base alle disposizioni richiamate, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
L’agevolazione è, pertanto, riconosciuta nei confronti di tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non si applica, invece, con riferimento:
L’esonero è riconosciuto anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro, anche qualora il lavoratore dovesse prestare la propria attività lavorativa a tempo determinato presso l’utilizzatore (è importante ricordare come nell’ambito di contratti di somministrazione l’agevolazione venga applicata nei confronti dell’utilizzatore).
L’incentivo non trova applicazione anche con riferimento alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni ovvero trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola- lavoro o periodi di apprendistato del primo o del terzo tipo effettuate ai sensi della Legge di Bilancio 2021.
La misura consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura pari 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui, ferma restando in ogni caso l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 36 mesi (ovvero 48) dalla data dell’evento incentivato.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto.
La soglia massima di esonero riconosciuta al datore sarà pertanto pari a 500 euro mensili, da riproporzionare assumendo come riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31 giorni) per ciascun giorno di fruizione dell’esonero, nelle ipotesi di rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese.
Il periodo di fruizione dell’agevolazione può essere sospeso solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tal modo, il differimento del termine di godimento del beneficio.
Trattandosi di un’agevolazione contributiva, la legittima fruizione della stessa è subordinata innanzitutto al rispetto dei principi generali in materia di assunzioni agevolate ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, con alcune eccezioni.
L’Inps chiarisce, infatti, che è comunque possibile usufruire dell’agevolazione nei casi in cui:
L’esonero contributivo è inoltre subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, commi 1175 e 1776 della Legge n. 296/2006, di seguito riportate:
Ai fini della legittima fruizione della misura di cui si tratta è inoltre necessaria la sussistenza, alla data dell’assunzione ovvero trasformazione del rapporto, delle seguenti condizioni:
I periodi di lavoro precedentemente svolti in forza di un contratto di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato ovvero di lavoro domestico a tempo indeterminato non sono causa ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.
È invece considerato ostativo al riconoscimento dell’esonero un eventuale rapporto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato oppure un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
Sul punto è importante ricordare come nel caso in cui il lavoratore, per il quale sia già stata fruita l’agevolazione di cui si tratta, venga nuovamente assunto, per il nuovo rapporto di lavoro è possibile fruire della medesima misura per i mesi residuali spettanti, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione e dalla titolarità in capo al medesimo lavoratore di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, un’eventuale revoca del beneficio in capo al datore di lavoro originario per licenziamenti effettuati entro i nove mesi successivi alla data dell’assunzione agevolata, riguardanti il lavoratore per il quale è stata richiesta l’agevolazione ovvero altro lavoratore con la medesima qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva di quest’ultimo, non ha effetti nei confronti di altri datori di lavoro che dovessero assumere il lavoratore (il nuovo datore di lavoro potrà quindi fruire dell’agevolazione solamente per la residuale dell’esonero non ancora goduto).
Infine, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del biennio 2021-2022 e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’esonero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anticipata rispetto all’intera fruizione dell’agevolazione, e di successiva riassunzione da parte dello stesso o altro datore di lavoro, l’esonero potrà essere riconosciuto per la parte residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali anche se il rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022;
L’Inps con Circolare n. 56/2021 fornisce inoltre chiarimenti circa la spettanza o meno dell’agevolazione in determinate situazioni caratterizzate da condizioni di specificità.
In particolare:
L’esonero contributivo non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Infine, si sottolinea come l’agevolazione di cui si tratta sia concessa ai sensi della Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2019 e successive modifiche recante il cosiddetto Temporary Framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19) e subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Per l’esonero riconosciuto successivamente al 31 dicembre 2021 (termine di vigenza attualmente previsto del Temporary Framework) saranno fornite ulteriori indicazioni ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.
Le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero saranno fornite successivamente dall’Inps, previa autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
www.fisco7.it del 19 aprile 2021