L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, modificato in sede di conversione dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, prevede al comma 6 la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi.
Con la circolare n. 58 del 14 aprile 2021 sono state fornite le istruzioni in materia di bonus baby-sitting.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la richiesta del bonus in ipotesi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Si precisa, preliminarmente, che i bonus per i servizi di baby-sitting nonché per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 61/2021, riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:
I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché, per effetto della modifica apportata al decreto-legge n. 30/2021 dalla legge di conversione n. 61/2021, in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente.
Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.
1. Erogazione del bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia
Nel caso di opzione per il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, la somma pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare potrà essere accreditata direttamente al richiedente.
In tale caso, è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono i sopracitati servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.
Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. Si ricorda che lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente.
Si fa presente che in caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione in commento legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente.
2. Incompatibilità del bonus
Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 30/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/2021, il bonus in commento può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 del medesimo articolo 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dello stesso articolo 2.
Pertanto, fermo restando l’alternatività del bonus al c.d. Congedo 2021 per genitori e al bonus baby-sitting, sulla base di quanto previsto dalla norma, il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
3. Termini e modalità di compilazione della domanda
La domanda per il bonus di cui alla presente circolare potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, per ricevere assistenza nella compilazione della domanda potete contattare la sede Epasa-Itaco più vicina a voi.