A partire dal 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, le imprese che svolgono l’attività di commercio al dettaglio in via prevalente possono presentare le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal DL “Sostegni ter” (art. 2 D.L. n. 4/2022 convertito con modifiche in legge n.25/2022).
La misura riguarda le imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43 nonché tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99. Per l’accesso al contributo è richiesto un ammontare di ricavi riferiti al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Si ricorda che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
L’accesso alla procedura telematica è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, previa identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS). Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. L’ordine temporale di presentazione non comporta condizioni più favorevoli nell’iter di trattamento delle stesse.
Tra le altre FAQ, per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze, il MI.S.E. ha precisato che:
Il contributo è riconosciuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e l’ammontare medio mensile di quelli relativi al 2019, tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione, nelle seguenti misure:
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo. In caso di esito positivo delle citate verifiche, il Ministero provvede a determinare l’agevolazione concedibile e ad avviare l’iter amministrativo finalizzato alla concessione e alla successiva erogazione del contributo. Il provvedimento di ammissione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN del 9 maggio 2022
Articolo tratto da
Bonus commercio al dettaglio, istanze entro il 24 maggio: FAQ del MI.S.E. – Fisco 7