A seguito del recepimento nel nostro ordinamento, mediante Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della Direttiva europea relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, a partire dal 13 agosto 2022 trovano applicazione le nuove disposizioni volte a migliorare la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Vediamo quali sono i principali ambiti di intervento del provvedimento, anche alla luce delle prime indicazioni Inps.
Con riferimento al congedo di paternità obbligatorio si segnalano due importanti novità.
Innanzitutto, il periodo durante il quale il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), è esteso anche ai due mesi antecedenti la data presunta del parto e non più solamente nei 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Il congedo è inoltre fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
Ulteriore novità riguarda i casi di parto plurimo. Nelle predette ipotesi, infatti, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Si ricorda, inoltre, che il congedo:
Altra modifica rispetto alla normativa previgente si rileva in riferimento al preavviso con il quale il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro che intende fruire del congedo.
Per i giorni di congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Viene introdotto il termine “congedo di paternità alternativo” con il quale si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore padre, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dalla Legge, ossia nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera del congedo di maternità è previsto anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nelle ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base di accertamenti di un medico dell’ASL, come confermato anche dal Messaggio Inps del 04 agosto 2022, n. 3066.
Il D.Lgs. n. 105/2022 introduce modifiche anche alla normativa relativa al congedo parentale.
Alla luce delle nuove disposizioni, i periodi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione sono i seguenti:
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Altra novità di rilievo in materia di congedo parentale consiste nel fatto che i periodi fruiti sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Inoltre:
L’Inps con proprio Messaggio n. 3066/2022 ha chiarito che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, a partire dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi sopra esposti come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, ovvero, per i lavoratori autonomi è possibile astenersi dal lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps.
Il Decreto Legislativo n. 105/2022 interviene anche con riferimento alla disciplina dei riposi e permessi fruiti per assistenza di familiari con handicap grave.
In particolare:
Fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permesso, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti aventi diritto.
È infine riconosciuto al lavoratore il diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti ovvero siano deceduti o mancanti.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
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