Come e quando aderire alla proposta
Per il primo anno di applicazione, è possibile aderire entro il termine previsto per l’invio dei modelli Redditi. A questo proposito, nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze, i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (Geie) o in società ed enti indicati nell’articolo 73, comma 1, del Tuir. Stesso discorso per la determinazione del valore della produzione netta da dichiarare per il suddetto calcolo: anche in questa ipotesi i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze non devono essere considerati.
Alla fine, comunque, i “redditi concordati” e il “valore della produzione netta”, da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono essere inferiori a 2mila euro.
Ammessi ed esclusi dal Cpb
L’accesso al “Concordato preventivo biennale” è possibile solo se l’interessato esercita attività d’impresa, arte o professione, applica gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e, nel periodo d’imposta precedente a quello che intende concordare ed infine non ha debiti tributari o ha estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli pari o superiori a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). Off limits al concordato biennale se, invece, il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuto a farlo, o anche quando è stato condannato per specifici reati (quelli previsti dal Dlgs n. 74/2000, dall’articolo 2621 cc e dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).
Perché aderire al Cpb
L’adesione al concordato preventivo biennale comporta due importanti vantaggi fiscali. Il primo consiste nell’esclusione dagli accertamenti basati sulla verifica della correttezza e della corrispondenza delle scritture contabili (articolo 39, Dpr n. 600/1973); il secondo nell’accesso di diritto ai benefici premiali specifici del regime Isa, vale a dire:
- esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70mila euro per l’Iva e i 50mila euro per imposte dirette e Irap
- esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70mia euro annui
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
Sul concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità è disponibile l’apposita brochure sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento si rimanda agli articoli “Nuovo tassello per la Riforma fiscale, approdo a doppio binario” e “Concordato preventivo biennale, pronto il modello per la proposta”.