Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. (leggi il piano Slide_PianoNazioneTransizione40-19-11-20)
Nell’anno 2021 il credito d’imposta sale dal 40 al 50% e si porta subito tutto in detrazione il primo anno , non solo: è cumulabile con super ammortamento (in 3 anni), che dal 6 passa al 10%.
Per capire: un imprenditore che compra un bene che rientra negli Allegato A della legge 232 del 2016 Allegato B della legge 232 del 2016 e lo paga 100, si porta subito 60 in detrazione. Non solo: se si tratta di software, non rientrante in industria 4.0 è comunque detraibile al 10%.
Credito di imposta del 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
Credito di imposta del 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro
Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro
Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione
Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021
Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro
Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro
Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione
Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:
E’ necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo
Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante
Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (secondo le aliquote differenziate dello specifico periodo)
Articolo tratto da: ReteAgevolazioni.it
Credito di Imposta Industria 4.0 (sostituisce l’iperammortamento)
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