Con il decreto Semplificazioni fiscali (DL 73 del 21.6.2022) sono state emanate misure urgenti in campo fiscale, finanziario e sociale. Il decreto è entrato in vigore il 22 giugno, anche se per numerose disposizioni sono previste decorrenze specifiche. Va ricordato, poi, che il decreto è in corso di conversione in legge, quindi sono ancora possibili variazioni al testo. In questo articolo analizziamo le principali novità in materia fiscale.
Entra in vigore la nuova scadenza per la trasmissione degli elenchi Intrastat. L’invio, infatti, può avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento dell’elenco Intrastat.
Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli Intrastat su base mensile che quella su base trimestrale.
L’art. 3 c. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre. Tale scadenza passa dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno.
Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni/servizi non rilevanti territorialmente in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per ogni singola operazione).
La nuova disciplina prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo mensile di 400,00 euro.
Se la trasmissione dell’esterometro è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria le sanzioni sono riducibili al 50%, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese.
L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, dal modello IRAP 2022 (anno imposta 2021), del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato.
La modifica normativa si compone come segue:
Tale modifica ha carattere retroattivo.
L’art. 9 c. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011.
Rimane in vigore, invece, la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.
Effetti dell’abrogazione: le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 nelle seguenti casistiche:
La modifica è valida a decorrere dal periodo d’imposta 2022.
L’art. 35 c. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021.
In relazione all’ambito soggettivo della proroga, va sottolineato che la stessa non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione rimane al 30 giugno 2022.
Il DL 73/2022 prevede alcune novità in materia di adeguamento delle addizionali comunali ai nuovi scaglioni IRPEF:
Sono prorogati alcuni termini relativi all’approvazione della modulistica dei dichiarativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per modulistica si intende: istruzioni, modelli e specifiche tecniche.
Si elencano i nuovi termini di approvazione:
Rimane invece invariato il termine del 15 gennaio per l’approvazione del modello IVA.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli Redditi/770/IRAP/730 del 2023, ovvero quelli relativi all’anno d’imposta 2022.
L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, per le dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.
Si elencano le caratteristiche dei nuovi controlli formali:
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, presentate nel 2023.
Articolo di Elena Fantin – Centro Studi CGN
Decreto Semplificazioni fiscali: tutte le principali novità – Fisco 7