In vigore dal 9 maggio le nuove norme sanzionatorie (Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231) per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi di quanto già disposto dalla Legge di delegazione europea 2015.
Interessante è l’identificazione, da parte della nuova disciplina, del cd. “soggetto responsabile”: a) l’operatore del settore alimentare (di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento) con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto; b) qualora tale operatore non sia stabilito nell’Unione, l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione; c) l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.
Ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle pratiche leali di informazione che, salvo che il fatto costituisca reato, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
In sintesi, il decreto stabilisce le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi informativi riguardanti:
- le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (artt.5-7)
- la denominazione dell’alimento (art. 8)
- l’elenco degli ingredienti (art. 9)
- i requisiti nell’indicazione degli allergeni (art. 10)
- l’indicazione quantitativa degli ingredienti e l’indicazione della quantità netta (art. 11)
- il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12)
- il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13)
- le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).
Il decreto stabilisce infine ulteriori regole e sanzioni sui seguenti punti della disciplina della vendita di alimenti:
- le indicazione necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una derrata alimentare in base alla direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011;
- le modalità di vendita di alimenti non preimballati e, in caso di vendita tramite distributori automatici o in locali automatizzati, le indicazioni da riportare sui distributori di alimenti e su ciascun prodotto;
- le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore;
- indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.
Per il procedimento sanzionatorio il decreto rinvia alle norme della Legge n. 689/1981 ed individua, quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Fonti citate:
http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/02/09/etichettatura-alimenti-sanzioni