Il superbonus 110% è una grande occasione per i contribuenti ma le conseguenze sanzionatorie, in caso di indebita fruizione della detrazione d’imposta, possono diventare ancor più pesanti del beneficio fiscale.
L’art. 121, comma 5, del DL n. 34/2020 (Decreto rilancio) prevede che “qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi di cui all’art. 20 del Dpr 602/73 e delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97”.
Ad esempio, nel caso di sconto in fattura e spesa sostenuta pari a 40.000 euro (detrazione pari a 40.000 x 110% = 44.000), il fornitore effettuerà uno sconto pari a 40.000 euro maturando un credito d’imposta pari a 44.000 euro. Qualora venisse accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà a colpire il beneficiario della detrazione (cedente) recuperando l’importo di 44.000 euro con la maggiorazione degli interessi e la sanzione pari al 30% dell’imposta non versata. Questo nonostante tale infrazione non sia tecnicamente annoverabile come “omesso o tardivo versamento” (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Il fornitore (cessionario) che ha acquisito in buona fede il credito d’imposta non viene colpito da alcuna sanzione e mantiene il diritto ad utilizzare il credito. Sempre che l’Ufficio non accerti il concorso nella violazione.