Va in soffitta la Circolare DT 54071/2017 e viene rivisto il procedimento di applicazione delle sanzioni in tema di antiriciclaggio. Infatti, con la nuova Circolare DT-56499/2022, il MEF fornisce ai suoi Uffici centrali e territoriali nuove istruzioni operative per l’applicazione delle sanzioni art.65 del D.Lgs. n. 231/2007.
In particolare, le indicazioni del MEF:
A) le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007 in tema di:
B) il favor rei e le successioni di leggi nel tempo
C) il procedimento sanzionatorio in merito:
In quest’articolo ci occuperemo dei primi due argomenti.
Per quanto riguarda l’omessa segnalazione di operazioni sospette c’è da dire che, salvo che il fatto costituisca reato, essa è sanzionata mediante applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 3.000 ed € 300.000.
L’impianto sanzionatorio dell’art.58 del D.Lgs. n. 231/2007, si articola in due fattispecie:
La circolare si addentra nei caratteri di condotta di cui sopra, soffermandosi sull’importanza per esempio:
Sulla base di tutto ciò e, salvo il caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico, sarà il grado di intensità della violazione “qualificata” a determinare l’importo delle sanzioni irrogate.
A questo fine, si individuano tre sub-intervalli (€ 30.000 – € 120.000 / € 120.000 – € 210.000 / € 210.000 – € 300.000) che determineranno la sanzione da irrogare tenuto conto inoltre, all’interno del sub-intervallo, dell’entità della sanzione per esempio in termini di gravità e durata della violazione, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, oppure delle precedenti violazioni al D.Lgs. n. 231/2007.
Anche per quanto riguarda la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il legislatore individua due distinte fattispecie tipiche (art. 56):
Anche in questo caso, la Circolare indica tre sub-intervalli (€ 2.500 – € 15.000 / € 15.000 – € 30.000 / € 30.000 – € 50.000) che determineranno la sanzione da irrogare, ma essi non hanno pari ampiezza, in quanto sono stati attribuiti valori diversi agli elementi che li determinano.
Circa la valutazione, il “peso” e l’applicazione dei parametri legislativi che individuano la fattispecie “qualificata” ai fini dell’individuazione del “sub-intervallo” in cui la sanzione va situata, nonché per i criteri di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.231/2007 per la determinazione della sanzione all’interno del “sub-intervallo” individuato, valgono le stesse considerazioni metodologiche e di merito di cui al procedimento di determinazione della sanzione per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo
articolo e foto tratti da Novità in materia di sanzioni antiriciclaggio – Fisco 7