Sanzioni in arrivo per imprese e autonomi ancora senza Pos
La mancata installazione dei Pos da parte di imprese e professionisti sarà sanzionata.
Già dal 30 giugno 2014, le imprese e i professionisti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (comprese quindi le imprese con solo commercio all’ingrosso o che in generale non hanno rapporti con i privati-consumatori) sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
Per l’inosservanza di questo obbligo, però, non era prevista alcuna sanzione.
Ora la legge di Stabilità 2016 (legge n.208/2015) ha previsto che un decreto del Ministro dello sviluppo economico introduca una sanzione amministrativa pecuniaria. Ma l’obbligo non si applica nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
L’obbligo esteso alle carte di credito
Fino allo scorso anno, la norma prevedeva che le imprese e i professionisti fossero tenuti ad accettare i pagamenti effettuati con le sole carte di debito (Pos), quindi, l’adempimento non era considerato assolto nel caso di possibilità di pagare con le sole carte di credito. Dal 1° gennaio di quest’anno, le imprese e i professionisti sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito o di credito, quindi, in alternativa o congiuntamente. Dal 1° luglio 2016, sarà possibile pagare con le carte di credito o di debito anche i parcheggi dei veicoli.
I micropagamenti
Entro il 1° febbraio, il Ministero dell’Economia dovrà emanare un decreto per promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento, con carta di debito o di credito, di importo contenuto o inferiore a 5 euro. In particolare, dovrà essere applicato il regolamento Ue del 29 aprile 2015, n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
I limiti al denaro contante
Dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, possono essere effettuati per importi fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro. Quindi, da quest’anno i negozianti non dovranno più effettuare i complicati adempimenti previsti dall’articolo 3, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, per consentire agli stranieri privati extracomunitari o extra-SEE di pagare gli acquisti con denaro contante fino a 3.000 euro.
L’affitto della casa e i trasporti
La regola generale del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti pari o superiori a 3.000 euro, dal 1°gennaio si applica anche ai pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative e i servizi di trasporto resi dai soggetti della filiera dei trasporti, per i quali, fino allo scorso anno, si dovevano seguire delle norme specifiche, la cui violazione, comunque, non era sanzionata.