Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito l’ultima Direttiva europea contro il riciclaggio (direttiva UE n. 2015/849) ha confermato, all’art. 3, comma 1, il divieto di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
L’art. 8, comma 15, dello stesso D. Lgs. n. 90/2017 ha invece modificato l’art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella legge n. 44/2012, abbassando da 15.000 a 10.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Rimangono fermi gli adempimenti già previsti a carico del cedente o prestatore che riceve il pagamento in contanti:
- trasmettere preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato al cedente o prestatore, nel quale viene versato il denaro contante incassato;
- acquisire, all’effettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;
- versare, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cui sopra;
- comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1.000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’elevazione della soglia per i residenti a 3.000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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