Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito l’ultima Direttiva europea contro il riciclaggio (direttiva UE n. 2015/849) ha confermato, all’art. 3, comma 1, il divieto di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
L’art. 8, comma 15, dello stesso D. Lgs. n. 90/2017 ha invece modificato l’art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella legge n. 44/2012, abbassando da 15.000 a 10.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Rimangono fermi gli adempimenti già previsti a carico del cedente o prestatore che riceve il pagamento in contanti:
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