
Con la nota del 15 gennaio 2026, n. 674, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito nuove indicazioni operative per distinguere correttamente, ai fini della prevenzione incendi, le attività di bar e ristorazione da quelle di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Il documento arriva in un momento di intensificazione dei controlli sui locali da ballo, che in diversi casi hanno portato a sospensioni dell’attività per irregolarità riscontrate.
Bar e ristoranti: non soggetti al D.P.R. 151/2011
Il Ministero ribadisce quanto già chiarito nel 2011:
- bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I;
- fanno eccezione i casi in cui tali esercizi siano inseriti in attività più complesse dotate di specifiche regole tecniche antincendio;
- restano comunque soggetti agli adempimenti del decreto eventuali impianti di servizio, come generatori di calore oltre 116 kW.
Quando un locale diventa “pubblico spettacolo”
Sono soggetti a verifica di agibilità (artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.) solo i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici, come discoteche e sale da ballo, caratterizzati da:
- intrattenimento prevalente,
- elevato affollamento,
- permanenza prolungata del pubblico.
Per queste attività si applicano:
- D.M. 19/08/1996 (regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo),
- RTV V.15 – D.M. 22/11/2022,
- D.P.R. 151/2011 – attività n. 65.
Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19/08/1996 i pubblici esercizi con:
- sola musica di accompagnamento,
- karaoke non inserito in sale dedicate,
- capienza inferiore a 100 persone.
In questi casi l’attività resta classificata come bar o ristorante.
Sicurezza antincendio nei bar e ristoranti
Non esistendo una regola tecnica specifica, le misure di prevenzione e protezione devono essere definite tramite valutazione del rischio incendio, secondo il D.M. 3/09/2021.
Il datore di lavoro può applicare:
- il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3/08/2015 – RTO), oppure
- il Minicodice (Allegato I del D.M. 3/09/2021) per i luoghi a basso rischio.
DVR e gestione dell’emergenza: due piani distinti
Il Ministero chiarisce il rapporto tra DVR e sicurezza antincendio:
- il DVR valuta i rischi per i lavoratori, considerando anche l’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
- la gestione dell’emergenza riguarda tutte le persone presenti (occupanti), come previsto dal D.M. 2/09/2021.
Il piano di emergenza è obbligatorio quando:
- sono presenti almeno 10 lavoratori,
- il locale è aperto al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente,
- l’attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Particolare attenzione deve essere riservata alle persone con esigenze speciali, in un’ottica di inclusività.
Addetti antincendio: ruolo centrale
La nota richiama l’importanza degli addetti antincendio, che devono essere:
- designati e formati adeguatamente,
- presenti in numero coerente con il piano di emergenza,
- attivi nella prevenzione dei comportamenti a rischio (fiamme libere, divieto di fumo, ecc.).
Il loro compito non è solo operativo, ma comprende:
- controllo delle condizioni di esercizio,
- gestione dell’emergenza,
AGGIORNAMENTO COMANDO VV.FF. DI LIVORNO DEL 04/02/2026
Indirizzi VV.FF. Comando di Livorno per l’applicazione della normativa di prevenzione incendi alle attività di bar e di ristorazione e differenze rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Si fa riferimento a quanto anticipato durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 gennaio u.s. per comunicare che in data 16/01/2026 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato, per il tramite della competente Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, una circolare che fornisce gli indirizzi, che di seguito vengono riportati, per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli
adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Come noto, i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 in quanto non ricompresi nell’Allegato I del medesimo decreto. Nel caso in cui bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (quali ad esempio strutture sanitarie, alberghi, centri congressi, cinema, etc.), devono osservarne le relative prescrizioni. Restano in ogni caso soggette agli adempimenti del DPR 151/2011 eventuali attività a rischio specifico a servizio dei bar e ristoranti, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 KW.
Sono chiaramente ricomprese nell’Allegato I del DPR 151/2011 tutte quelle attività riconducibili ai locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici, così come definiti dagli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Il D.M. 19 agosto 1996, recante regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo, esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
– non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
– la capienza della sala non superi 100 persone.
In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.
Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e
80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011.
Profili essenziali di sicurezza antincendio per bar e ristoranti
Per i bar ed i ristoranti, non essendo essi disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri generali stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
La suddetta valutazione del rischio incendio e della gestione della sicurezza antincendio non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni.
Infatti, ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha come oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte
e all’ambiente lavorativo. Nello specifico caso, la valutazione dei rischi comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante sui lavoratori, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:
a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei
lavoratori ai rischi.
Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo. In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di
adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi: – luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; – luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; – luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Tale decreto introduce quale principale novità la necessità che il piano di emergenza non sia più redatto esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze per le persone con esigenze speciali. In sostanza, il piano di emergenza deve essere in grado di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.
Si richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo
specifico scenario di incendio dell’attività.
La presente direttiva viene inviata alle Associazioni di categoria in indirizzo ai fini della massima diffusione per la corretta gestione della sicurezza antincendio negli esercizi pubblici di bar e ristoranti della provincia di Livorno.
