Il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); società di persone (Snc, Sas); ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario); società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche: Stato; Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL); Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.