Con il D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), precisamente all’art.6-bis, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della c.d. “rivalutazione dei beni” al fine di fornire un sostegno alla patrimonializzazione delle imprese.
Nello specifico, l’intervento previsto al sopracitato art. 6-bis, è di carattere settoriale e riguarda i soli comparti alberghiero e termale e si sostanzia nella previsione di una rivalutazione gratuita dei beni.
Con il presente documento si riassumono brevemente gli aspetti centrali della disposizione in oggetto.
L’art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità” e i documenti di prassi emanati fino ad oggi sul tema, prevedono che al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, tutti i soggetti esercenti attività d’impresa di qualsiasi natura giuridica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
operanti nei predetti settori e che non adottino gli IAS nella redazione del bilancio d’esercizio possano, in deroga alle attuali disposizioni sul tema, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio o rendiconto in corso al 31 dicembre 2019 (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa)4.
Con riferimento alla nozione di “settori alberghiero e termale”, stante i documenti di prassi emanati fino ad oggi sul tema dall’Amministrazione finanziaria, è parere dello scrivente che si possa far prudenzialmente riferimento alle disposizioni attuative del credito d’imposta per la ristrutturazione alberghiera di cui all’art. 10 del D.L. n.83/2014.
In particolare, in tale ambito:
In base a quanto disposto dal comma 2 del sopracitato comma, la rivalutazione può essere effettuata con una duplice alternativa, in quanto è permesso di eseguirla in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Quindi, ad esempio, per i soggetti avente l’esercizio coincidente con l’anno solare la rivalutazione può essere effettuata:
1 Tale possibilità è consentita anche se il soggetto non svolge direttamente attività alberghiera, ovvero è il proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto al soggetto esercente tale attività
2 Tale possibilità è consentita anche se il soggetto non svolge direttamente attività alberghiera, ovvero è il proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto al soggetto esercente tale attività
3 Tale possibilità è consentita anche se il soggetto non svolge direttamente attività alberghiera, ovvero è il proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto al soggetto esercente tale attività
4 In tale contesto non rileva il regime contabile adottato, per cui sono ammesse anche le imprese in contabilità
semplificata.
Con riferimento ai beni rivalutabili rientranti nella disciplina, stante il tenore letterale della norma, è parere che rientrino i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate.
Al riguardo occorre evidenziare che la disciplina in questione specifica per il settore alberghiero, come vincolo sulla rivalutazione, che la stessa debba essere effettuata per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (a differenza della rivalutazione generale di cui al D.L. n.104/2020, che può essere operata scegliendo singolarmente i beni interessati).
Il reale aspetto vantaggioso che caratterizza la disposizione in oggetto riguarda la “gratuità” dell’operazione ai fini fiscali (a differenza della rivalutazione di cui D.L. 104/2020 che può avere rilevanza fiscale con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%). Di fatti la misura dispone che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritte in bilancio a seguito di rivalutazione, non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta.
Al riguardo, però, è necessario evidenziare che per quanto l’operazione sia gratuita da una punto di vista prettamente fiscale (in quanto sarà attribuito ai beni un maggior valore fiscale fiscalmente rilevante), la stessa comporta la necessità di accantonare il maggior valore scaturente in una riserva di rivalutazione c.d. “in sospensione d’imposta” (a garanzia che il vantaggio fiscale rimanga in capo alla società e non possa essere attribuito ai soci), per quanto, al contempo, il Legislatore consenta, in via facoltativa, di procedere all’affrancamento (anche parziale) della predetta riserva, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di importo pari al 10% del saldo attivo della rivalutazione.
Pertanto, la disposizione in oggetto, con riguardo agli ulteriori profili fiscali, prevede che:
rivalutazione (quindi, in pratica, ai soli fini della determinazione di eventuali minusvalenze e plusvalenze l’effetto fiscale si produce dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene eseguita).
Ipotizzando quindi che la rivalutazione venga eseguita al 31 dicembre 2020, stante quanto sopra chiarito: