Le Autorità competenti hanno avviato un’attività di controllo fina-lizzata ad accertare:
L’omessa indicazione costituisce violazione della Legge tributaria (articolo 35, comma 1, del DPR 26 Ottobre 1972 n° 633 e succes-sive modificazioni) ed è punita con una sanzione amministrativa variabile da Euro 258,23 ad Euro 2.065,83.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo sussiste non solo per i soggetti IVA che svolgono attività di commercio elettro-nico ma anche se il sito web è utilizzato soltanto a scopo pubblicitario;
L’inosservanza di tale obbligo determinerà l’irrogazione delle san-zioni amministrative stabilite dall’articolo 2630 del Codice Civile per l’omessa o tardata pubblicazione di atti nel Registro delle Imprese (da un minimo di Euro 103,00 fino ad un massimo di Euro 1.032,00) nei confronti, di regola, di ciascun componente dell’Organo Amministrativo.
Qualora da una verifica che ogni destinatario dovrebbe opportunamente fare, le predette informazioni tributarie e civilistiche risultassero mancanti, in tutto o in parte, dovrà inserirle o farle inserire rivolgendosi al costruttore o al manutentore del proprio sito web.
Restiamo a disposizione per fornire i chiarimenti e le delucidazioni del caso