A pena di responsabilità in solido nell’indebita fruizione del credito da parte del contribuente, saranno fondati sul principio di diligenza e si caratterizzeranno per essere sempre più rigorosi e capillari i controlli da parte dei soggetti qualificati in fase di acquisto dei crediti derivanti dai bonus edilizi. È quanto emerge dalla Circolare Superbonus 23.06.2022, Agenzia delle entrate che al paragrafo 5.3 punta l’attenzione sull’attività di controllo e sui profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti. L’interpretazione “rigorista” fornita dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate risente della normativa lacunosa che ha comportato ingenti frodi fiscali con scarse possibilità di recupero di quanto indebitamente percepito.
La premessa da cui partire è la circostanza che l’assenza dei requisiti richiesti dalle norme in materia di agevolazioni edili, nonché la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della detrazione, in quanto indebitamente fruita, maggiorata degli interessi e delle sanzioni ex art. 13, D.Lgs. 471/1997.
L’attività di verifica e controllo spetta all’Agenzia delle entrate tenendo conto di quanto segue:
È proprio sui quest’ultimo aspetto relativo alla responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari che si concentra l’attenzione degli operatori del settore. La responsabilità in solido tra cessionario del credito e beneficiario va riscontrata in ragione degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria e si fonda sul principio di diligenza che avrebbe reso possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici:
Il pericolo di trovarsi a rispondere in solido nell’indebita fruizione del credito d’imposta obbligherà intermediari finanziari e professionisti a implementare procedure sempre più rigorose per dimostrare caso per caso di aver osservato la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e, di conseguenza, per impedire la realizzazione della violazione.
Articolo di Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
Superbonus 110%: l’Agenzia fa il punto sui controlli (fisco7.it)